| L'Area Marina Protetta di Capo
Carbonara.
Disciplina delle attività consentite nell'area marina
protetta.
D.M. 3 Agosto 99 - Art. 5 commi 4 - 7- 10.
Visto:- il decreto ministeriale del 3 agosto 1999 recante "Modificazioni
al decreto ministeriale istitutivo dell'area marina protetta denominata
Capo Carbonara;- la convenzione sottoscritta il 21.12.1998 tra
il Comune di Villasimius e il Ministero dell'Ambiente per l'affidamento
della gestione dell'A.M.P. al Comune di Villasimius;- il decreto
sindacale n. 9 del 3.04.2000 che nomina direttore dell'A.M.P.
il sig. Sulis Gino Paolo;- l'art. 5 del citato decreto ministeriale
che affida all'Ente Gestore la potestà di regolamentare
e autorizzare le attività nella zona A, B, C.Considerato:
che è necessario predisporre una regolamentazione delle
attività consentite nelle diverse zone dell'area marina
protetta ai fini della salvaguardia e della tutela dell'eco-sistema;
Si disciplinano come segue le attività all'interno dell'A.M.P.;ART.
1 - DURATALa disciplina delle attività consentite nell'A.M.P.
si applica a decorrere dal 1 luglio 2000 fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui all'art. 9 del D.M. 3 agosto 1999.
ART. 2 - TRASPORTO PASSEGGERI
A) Al fine di ottenere le autorizzazioni per poter operare all'interno
dell'A.M.P. gli armatori delle imbarcazioni da traffico devono
presentare all'A.M.P. una copia della licenza di navigazione,
dalla quale risulti la portata dei passeggeri al 3 agosto 1999
nonché la residenza dell'armatore a tale data. Gli interessati
possono presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R. 403/98,
B) Tutte le imbarcazioni da traffico che operano nell'A.M.P. devono
essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e
sistema di raccolta delle acque, documentata con autocertificazione.
L'autorizzazione di cui al comma A, verrà rilasciata con
validità al 31.12.2000. Entro quella data gli armatori
dovranno ottemperare all'obbligo di dotazione delle imbarcazioni
degli impianti di cui sopra.
C) E' fatto divieto di scarico in mare nell'area dell'A.M.P. di
acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti
dell'imbarcazione.
ART. 3 - NOLEGGIO E LOCAZIONE.
Al fine di ottenere il permesso per poter operare all'interno
dell'A.M.P. le imprese iscritte alla Camera di Commercio di Cagliari
e/o ai registri di cui all'art. 68 del codice della navigazione
dovranno fornire l'elenco dei mezzi nautici utilizzati, l'atto
costitutivo se trattasi di società, la residenza del proprietario.
ART. 4 - IMMERSIONE SUBACQUEA
A) Le attività subacquee ai fini turistico - ricreativi
(immersioni guidate con accompagnatore) svolte con il supporto
di imbarcazioni o natanti, utilizzati allo scopo in modo esclusivo,
è consentito previa autorizzazione dell'Ente Gestore, solo
a soggetti residenti nel Comune di Villasimius, o con la sede
sociale nel Comune di Villasimius alla data del 3 agosto 1999,
ed iscritti nell'elenco regionale degli operatori del turismo
subacqueo di cui all'art. 5 della L.R. n. 9 del 26.2.1999;
B) Le imbarcazioni utilizzate allo scopo non possono trasportare
passeggeri che non siano subacquei dei centri di immersione appositamente
autorizzati;
C) Per l'esercizio delle attività di "istruttore subacqueo"
e di "guida subacquea" l'ente gestore accerta che gli
istruttori e le guide siano in possesso di un brevetto che attesti
la conoscenza di base dell'ambiente marino ai sensi dell'art.
3 della L.R. 9 del 26.2.1999;
D) L'Ente Gestore dell'A.M.P. istituisce un registro nel quale
vengono riportati i soggetti, e le associazioni e le imprese riconosciute
ed autorizzate allo svolgimento dell'attività di immersione
subacquea; Il periodo di apertura di tale attività in un
anno deve essere di almeno 180 giorni. Il mancato rispetto di
tale condizione comporta la cancellazione dall'elenco degli autorizzati;
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