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L'Area Marina Protetta di Capo Carbonara.

Disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

D.M. 3 Agosto 99 - Art. 5 commi 4 - 7- 10.

Visto:- il decreto ministeriale del 3 agosto 1999 recante "Modificazioni al decreto ministeriale istitutivo dell'area marina protetta denominata Capo Carbonara;- la convenzione sottoscritta il 21.12.1998 tra il Comune di Villasimius e il Ministero dell'Ambiente per l'affidamento della gestione dell'A.M.P. al Comune di Villasimius;- il decreto sindacale n. 9 del 3.04.2000 che nomina direttore dell'A.M.P. il sig. Sulis Gino Paolo;- l'art. 5 del citato decreto ministeriale che affida all'Ente Gestore la potestà di regolamentare e autorizzare le attività nella zona A, B, C.Considerato: che è necessario predisporre una regolamentazione delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta ai fini della salvaguardia e della tutela dell'eco-sistema; Si disciplinano come segue le attività all'interno dell'A.M.P.;ART. 1 - DURATALa disciplina delle attività consentite nell'A.M.P. si applica a decorrere dal 1 luglio 2000 fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 9 del D.M. 3 agosto 1999.
ART. 2 - TRASPORTO PASSEGGERI
A) Al fine di ottenere le autorizzazioni per poter operare all'interno dell'A.M.P. gli armatori delle imbarcazioni da traffico devono presentare all'A.M.P. una copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti la portata dei passeggeri al 3 agosto 1999 nonché la residenza dell'armatore a tale data. Gli interessati possono presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R. 403/98,
B) Tutte le imbarcazioni da traffico che operano nell'A.M.P. devono essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque, documentata con autocertificazione. L'autorizzazione di cui al comma A, verrà rilasciata con validità al 31.12.2000. Entro quella data gli armatori dovranno ottemperare all'obbligo di dotazione delle imbarcazioni degli impianti di cui sopra.
C) E' fatto divieto di scarico in mare nell'area dell'A.M.P. di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'imbarcazione.
ART. 3 - NOLEGGIO E LOCAZIONE.
Al fine di ottenere il permesso per poter operare all'interno dell'A.M.P. le imprese iscritte alla Camera di Commercio di Cagliari e/o ai registri di cui all'art. 68 del codice della navigazione dovranno fornire l'elenco dei mezzi nautici utilizzati, l'atto costitutivo se trattasi di società, la residenza del proprietario.
ART. 4 - IMMERSIONE SUBACQUEA
A) Le attività subacquee ai fini turistico - ricreativi (immersioni guidate con accompagnatore) svolte con il supporto di imbarcazioni o natanti, utilizzati allo scopo in modo esclusivo, è consentito previa autorizzazione dell'Ente Gestore, solo a soggetti residenti nel Comune di Villasimius, o con la sede sociale nel Comune di Villasimius alla data del 3 agosto 1999, ed iscritti nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo di cui all'art. 5 della L.R. n. 9 del 26.2.1999;
B) Le imbarcazioni utilizzate allo scopo non possono trasportare passeggeri che non siano subacquei dei centri di immersione appositamente autorizzati;
C) Per l'esercizio delle attività di "istruttore subacqueo" e di "guida subacquea" l'ente gestore accerta che gli istruttori e le guide siano in possesso di un brevetto che attesti la conoscenza di base dell'ambiente marino ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9 del 26.2.1999;
D) L'Ente Gestore dell'A.M.P. istituisce un registro nel quale vengono riportati i soggetti, e le associazioni e le imprese riconosciute ed autorizzate allo svolgimento dell'attività di immersione subacquea; Il periodo di apertura di tale attività in un anno deve essere di almeno 180 giorni. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la cancellazione dall'elenco degli autorizzati;

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