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L'Area Marina Protetta di Capo Carbonara.
Disciplina delle attività consentite nell'area marina
protetta.
D.M. 3 Agosto 99 - Art. 5 commi 4 - 7- 10.
Visto:- il decreto ministeriale del 3 agosto 1999 recante "Modificazioni
al decreto ministeriale istitutivo dell'area marina protetta denominata
Capo Carbonara;- la convenzione sottoscritta il 21.12.1998 tra il
Comune di Villasimius e il Ministero dell'Ambiente per l'affidamento
della gestione dell'A.M.P. al Comune di Villasimius;- il decreto
sindacale n. 9 del 3.04.2000 che nomina direttore dell'A.M.P. il
sig. Sulis Gino Paolo;- l'art. 5 del citato decreto ministeriale
che affida all'Ente Gestore la potestà di regolamentare e
autorizzare le attività nella zona A, B, C.Considerato: che
è necessario predisporre una regolamentazione delle attività
consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta ai fini
della salvaguardia e della tutela dell'eco-sistema; Si disciplinano
come segue le attività all'interno dell'A.M.P.;ART. 1 - DURATALa
disciplina delle attività consentite nell'A.M.P. si applica
a decorrere dal 1 luglio 2000 fino all'entrata in vigore del regolamento
di cui all'art. 9 del D.M. 3 agosto 1999.
ART. 2 - TRASPORTO PASSEGGERI
A) Al fine di ottenere le autorizzazioni per poter operare all'interno
dell'A.M.P. gli armatori delle imbarcazioni da traffico devono presentare
all'A.M.P. una copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti
la portata dei passeggeri al 3 agosto 1999 nonché la residenza
dell'armatore a tale data. Gli interessati possono presentare autocertificazione
ai sensi del D.P.R. 403/98,
B) Tutte le imbarcazioni da traffico che operano nell'A.M.P. devono
essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema
di raccolta delle acque, documentata con autocertificazione. L'autorizzazione
di cui al comma A, verrà rilasciata con validità al
31.12.2000. Entro quella data gli armatori dovranno ottemperare
all'obbligo di dotazione delle imbarcazioni degli impianti di cui
sopra.
C) E' fatto divieto di scarico in mare nell'area dell'A.M.P. di
acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'imbarcazione.
ART. 3 - NOLEGGIO E LOCAZIONE.
Al fine di ottenere il permesso per poter operare all'interno dell'A.M.P.
le imprese iscritte alla Camera di Commercio di Cagliari e/o ai
registri di cui all'art. 68 del codice della navigazione dovranno
fornire l'elenco dei mezzi nautici utilizzati, l'atto costitutivo
se trattasi di società, la residenza del proprietario.
ART. 4 - IMMERSIONE SUBACQUEA
A) Le attività subacquee ai fini turistico - ricreativi (immersioni
guidate con accompagnatore) svolte con il supporto di imbarcazioni
o natanti, utilizzati allo scopo in modo esclusivo, è consentito
previa autorizzazione dell'Ente Gestore, solo a soggetti residenti
nel Comune di Villasimius, o con la sede sociale nel Comune di Villasimius
alla data del 3 agosto 1999, ed iscritti nell'elenco regionale degli
operatori del turismo subacqueo di cui all'art. 5 della L.R. n.
9 del 26.2.1999;
B) Le imbarcazioni utilizzate allo scopo non possono trasportare
passeggeri che non siano subacquei dei centri di immersione appositamente
autorizzati;
C) Per l'esercizio delle attività di "istruttore subacqueo"
e di "guida subacquea" l'ente gestore accerta che gli
istruttori e le guide siano in possesso di un brevetto che attesti
la conoscenza di base dell'ambiente marino ai sensi dell'art. 3
della L.R. 9 del 26.2.1999;
D) L'Ente Gestore dell'A.M.P. istituisce un registro nel quale vengono
riportati i soggetti, e le associazioni e le imprese riconosciute
ed autorizzate allo svolgimento dell'attività di immersione
subacquea; Il periodo di apertura di tale attività in un
anno deve essere di almeno 180 giorni. Il mancato rispetto di tale
condizione comporta la cancellazione dall'elenco degli autorizzati;
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